Titolo III
Art. 204
87 / 275Motivi
In vigore dal 24 mag 1974
La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-204