Art. 201 · Pagamento dei ratei insoluti
Titolo III

Art. 201

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Pagamento dei ratei insoluti

In vigore dal 24 mag 1974
In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli. Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo è devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione. La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via amministrativa.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-201