Art. 20 · Servizio di volo
Capo III

Art. 20

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Servizio di volo

In vigore dal 2 lug 1997
Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è aumentato di un terzo.

Note all'articolo

  • Il D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-20