Capo III
Art. 193
62 / 275Comunicazione del decreto
In vigore dal 18 mag 1986
Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero è consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente , settimo comma.
Se l'interessato è deceduto, la comunicazione del decreto relativo al trattamento diretto è fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di questi, è fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune.
Le stesse modalità vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi al trattamento di riversibilità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-193