Sez. III
Art. 185
243 / 275Adempimenti degli uffici
In vigore dal 24 mag 1974
Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di pensione privilegiata di cui all' procede all'accertamento dei fatti, alla redazione del rapporto informativo e alla trasmissione degli atti all'ufficio di cui all'.
Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera e rimette l'intera documentazione all'amministrazione centrale, salvo il rigetto della domanda ove ricorrano i casi previsti dall', lettere a) o b).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-185