Art. 185 · Adempimenti degli uffici
Sez. III

Art. 185

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Adempimenti degli uffici

In vigore dal 24 mag 1974
Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di pensione privilegiata di cui all' procede all'accertamento dei fatti, alla redazione del rapporto informativo e alla trasmissione degli atti all'ufficio di cui all'. Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera e rimette l'intera documentazione all'amministrazione centrale, salvo il rigetto della domanda ove ricorrano i casi previsti dall', lettere a) o b).
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-185