Art. 183 · Aggravamento
Sez. II

Art. 183

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Aggravamento

In vigore dal 24 mag 1974
Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni di cui all', la domanda di revisione è presentata all'amministrazione centrale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti, entro tre mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento, la commissione medica ne dà comunicazione all'amministrazione centrale, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della commissione medica ospedaliera, respinge la istanza di revisione. Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-183