Art. 180 · Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento privilegiato diretto
Sez. II

Art. 180

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Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento privilegiato diretto

In vigore dal 24 mag 1974
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto, si fa luogo alla liquidazione provvisoria della pensione normale, con riserva di pronuncia sulla domanda di trattamento privilegiato. Se la pensione normale non spetta e purchè il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul trattamento privilegiato, l'amministrazione centrale dispone la corresponsione di un trattamento provvisorio in misura pari alla pensione o all'assegno rinnovabile, con gli eventuali assegni accessori, della categoria da attribuire. Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata del trattamento provvisorio di cui al comma precedente non può superare quella dell'assegno. All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o dell'assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-180