Sez. II
Art. 180
237 / 275Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento privilegiato diretto
In vigore dal 24 mag 1974
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto, si fa luogo alla liquidazione provvisoria della pensione normale, con riserva di pronuncia sulla domanda di trattamento privilegiato.
Se la pensione normale non spetta e purchè il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul trattamento privilegiato, l'amministrazione centrale dispone la corresponsione di un trattamento provvisorio in misura pari alla pensione o all'assegno rinnovabile, con gli eventuali assegni accessori, della categoria da attribuire.
Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata del trattamento provvisorio di cui al comma precedente non può superare quella dell'assegno.
All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o dell'assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-180