Sez. II
Art. 169
226 / 275Ammissibilità della domanda
In vigore dal 7 ago 2008
La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.
Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 7-14 dicembre 1979 n. 149(in G.U. 1a s.s. 19/12/1979, n. 345)ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.lgt. 1 maggio 1916, n. 497 e dell'art. 169 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, - in relazione al disposto degli artt. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 -, in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle infermita' o lesioni da causa di servizio, "finche' duri la (loro) incapacita' di agire"".
- La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio - 1 agosto 2008, n.323 (in G.U. 1a s.s. 06/08/2008, n. 33) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che, allorche' la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilita' della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-169