Art. 147 · Servizi e periodi computabili a domanda
Parte SECONDATitolo I

Art. 147

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Servizi e periodi computabili a domanda

In vigore dal 24 mag 1974
Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all' oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione. Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza di cui al primo comma, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-147