Art. 146 · Trasmissione della dichiarazione
Parte SECONDATitolo I

Art. 146

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Trasmissione della dichiarazione

In vigore dal 24 mag 1974
Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume servizio, ricevuta la dichiarazione prevista dall' e la documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli atti all'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto; quest'ultimo ufficio acquisisce la documentazione non prodotta dall'interessato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-146