Art. 134 · Reiscrizioni a casse di previdenza
Titolo IX

Art. 134

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Reiscrizioni a casse di previdenza

In vigore dal 24 mag 1974
Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad una delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, seguita da continuazione di iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano le disposizioni dei commi seguenti. Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni precedentemente indicate cessi dal servizio e sia trattenuto in servizio o riprenda servizio presso lo stesso ente, con continuazione di iscrizione o con reiscrizione alla cassa medesima, le norme contenute nei primi tre commi dell' trovano applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione dal servizio non derivi da collocamento a riposo per limiti di età previsti da legge, da norme regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale. Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate nel comma precedente debbano applicarsi, il dipendente può chiedere il trattamento di pensione spettante per la totalità dei servizi resi con iscrizione e con continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla cassa oppure i separati trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva relativi, rispettivamente, al servizio reso con iscrizione e da quello reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione; la pensione rimane comunque sospesa per la durata del servizio reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-134