Art. 133 · Divieto di cumulo
Titolo IX

Art. 133

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Divieto di cumulo

In vigore dal 24 mag 1974
Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell' non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione. Il divieto di cui sopra opera nei casi di: a) riammissione in servizio di personale civile; b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare; c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari; d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti; e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato; f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all', conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi. Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso. Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del quarto comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-133