Titolo IX
Art. 131
197 / 275Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi
In vigore dal 24 mag 1974
In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell', qualora sia ammessa la riunione o la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio, il personale interessato può optare per tale riunione o ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dagli ordinamenti applicabili nei singoli casi.
Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli , ultimo comma.
Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di quiescenza da liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione.
Si osservano le disposizioni dell'.
Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalità contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra indicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-131