Art. 104 · Assegno di incollocabilità
Titolo VI

Art. 104

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Assegno di incollocabilità

In vigore dal 24 mag 1974
Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell' della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità vengono assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti alla prima categoria. Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all', secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. L'assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza. Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-104