Art. 103 · Assegno di previdenza
Titolo VI

Art. 103

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Assegno di previdenza

In vigore dal 15 feb 1980
Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto la età prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto allo analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. L'assegno è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori.

Note all'articolo

  • La L. 26 gennaio 1980, n.9, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari e' soppresso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-103