Art. 48 · Comitato speciale per il credito
Testo unicoParte II

Art. 48

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Comitato speciale per il credito

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-. (Comitato speciale per il credito) All'attività creditizia è preposto un comitato speciale per il credito, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con il compito: a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui all', lettera b), e di stabilire le direttive per la loro erogazione; b) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari; c) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per le spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti; d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti; e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito e all'andamento dei servizi relativi; f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Per i lavori relativi ai punti a) e d) del presente articolo, il comitato si suddivide in due sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2). I due sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale. Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. È deferito al comitato l'esame dei casi in cui i due sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimità nelle decisioni.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-48