Testo unico›Parte II
Art. 44
44 / 57Assistenza creditizia
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Assistenza creditizia)
Per la erogazione di prestiti e per la costituzione di garanzia di cui all', lettere b) e c), si osservano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, purchè compatibili con le norme del presente testo unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-44