Art. 4 · Riliquidazione e supplemento dell'indennità
Testo unicoTitolo II

Art. 4

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Riliquidazione e supplemento dell'indennità

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-. (Riliquidazione e supplemento dell'indennità) Al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio prestato, purchè il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva. Qualora il nuovo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, spetta al dipendente un supplemento di indennità di buonuscita da liquidarsi sull'ultima base contributiva, per il servizio prestato dopo la riassunzione; il supplemento spetta anche nei casi di applicabilità del primo comma, qualora risulti per l'interessato più favorevole della riliquidazione ivi prevista. Il nuovo servizio, se inferiore a dodici mesi, non è computabile ai fini previdenziali, salvo il caso di ulteriore riassunzione. Il dipendente che, dopo aver conseguito il supplemento di indennità di buonuscita, venga nuovamente riassunto, può ottenere la riliquidazione dell'indennità, purchè l'ultimo servizio sia durato almeno due anni continuativi; l'importo della originaria liquidazione e quello del supplemento, con i relativi interessi, sono detratti secondo le disposizioni contenute nel primo comma. Qualora l'ultimo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, si applica il secondo comma. Ai soli fini della misura della riliquidazione e del supplemento dell'indennità, si computa anche il servizio di cui al terzo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-4