Testo unico›Capo II
Art. 13
13 / 57Perdita del diritto
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Perdita del diritto)
Il dipendente statale che, per il servizio già reso, abbia conseguito il diritto all'assegno vitalizio, perde tale diritto in caso di riassunzione che comporti reiscrizione al Fondo di cui al successivo ; all'atto della definitiva cessazione dal servizio, spetta il trattamento previdenziale sulla base del complessivo servizio prestato.
Il titolare di assegno vitalizio di riversibilità perde il diritto nei casi che comportano la perdita della pensione statale di riversibilità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-13