Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 1 dic 1973
La commissione prevista dall' del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428, per la sede RAI di Bolzano è composta dal presidente e da tre membri designati dal consiglio regionale di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina. La commissione svolge i compiti previsti dall' del citato decreto legislativo, ad esclusione della sorveglianza sulla esecuzione del piano dei programmi approvati dalla provincia di Bolzano. I tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina per la provincia di Bolzano sono concordati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito l'ente concessionario, con la provincia stessa.
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