Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 1 dic 1973
Le province possono avvalersi degli organismi e dei servizi tecnici dello Stato per il restauro. Sino a quando le province non disciplineranno diversamente con legge la materia, esse sono tenute ad osservare le norme tecniche sul restauro e sulle riproduzioni adottate dallo Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;690#art-8