Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 dic 1973
Gli organi statali esplicano attività in ordine agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione, necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;689#art-7