Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 1 dic 1973
Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine: a) ai rapporti o convenzioni internazionali, al coordinamento e alla presentazione al fondo sociale europeo dei progetti di qualificazione e riqualificazione professionale di lavoratori, ai sensi delle disposizioni contenute nella decisione del Consiglio dei Ministri della C.E.E. del 1 febbraio 1971, n. 71/66 e dei relativi regolamenti di attuazione; b) alla formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero; c) alle attività di formazione e addestramento professionale svolte dal Ministero della difesa e da quello dell'interno relativamente ai Corpi armati e ai Corpi di polizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;689#art-6