Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Capo XIV
Art. 66
66 / 67Apporti, finanziamenti e contributi
In vigore dal 5 feb 1974
Per l'apporto di capitali e di beni di qualsiasi natura e per i finanziamenti ottenuti mercè l'opera del dottore commercialista, questi ha diritto ad un onorario determinato con riguardo alla importanza, alla complessità e difficoltà della pratica, alla durata ed alle altre condizioni del finanziamento, nonché alla utilità derivata al cliente, tale onorario non sarà superiore in ogni caso alla percentuale massima del 2% sull'ammontare dell'apporto o del finanziamento e dovrà essere adeguatamente ridotto qualora il finanziamento abbia durata inferiore ad un anno.
Per i finanziamenti industriali a lungo termine detta percentuale potrà essere aumentata fino al 3 per cento.
Gli stessi criteri per la determinazione dell'onorario spettante al dottore commercialista saranno applicati nel caso di contributi agevolativi a fondo perduto ottenuti con le prestazioni da lui svolte.
I suddetti onorari sono cumulabili con gli onorari previsti al precedente per le prestazioni in esso contemplate.
Gli onorari potranno essere anche preconcordati.
Qualora la pratica non abbia avuto esito favorevole gli onorari spettanti al dottore commercialista per le prestazioni da lui svolte saranno quelli previsti al precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-66