Art. 64 · Onorari graduali per consulenza e patrocinio tributario in materia tributaria
Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialistiCapo XIII

Art. 64

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Onorari graduali per consulenza e patrocinio tributario in materia tributaria

In vigore dal 30 apr 1981
Gli onorari graduali spettanti al dottore commercialista per la consulenza e il patrocinio tributario in materia tributaria sono determinati secondo il valore della pratica come segue: A) Dichiarazione e denuncia in base al valore e alla laboriosità della pratica: da L. 10.000 a L. 80.000. Se la pratica comporta un particolare studio per le sue complessità: da L. 30.000 a L. 150.000. VALORE DELLA PRATICA Parte di provvedimento in formato grafico Il valore della pratica è determinato in base all'ammontare delle imposte, delle tasse o dei contributi oggetto della dichiarazione o dell'accertamento, o di cui comunque è fatto carico al cliente. A tale effetto devono essere anche considerate le soprattasse, le penali e quant'altro possa costituire un ulteriore onere per il cliente. I suddetti onorari graduali sono cumulabili con quelli previsti al precedente per le prestazioni in esso indicate e che non siano specificatamente comprese nella tabella che precede, e senza che trovi applicazione la limitazione prevista al secondo comma dell' della presente tariffa.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli scaglioni e gli onorari di cui all'articolo 64 della presente tariffa sono raddoppiati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-64