Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Sez. IV
Art. 62
58 / 67Assistenza in procedure concorsuali
In vigore dal 5 feb 1974
Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste al precedente , siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa) gli onorari spettanti al dottore commercialista saranno determinati come segue:
a) nel caso in cui dette procedure si concludano con esito concordatario o comunque favorevole competeranno gli onorari stabiliti dal precedente applicando ad essi una riduzione dal 30 al 50 per cento.
b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque positivo competeranno gli onorari di cui all' della presente tariffa.
In ogni caso sono cumulabili gli onorari per eventuali altre prestazioni specificatamente previste nella presente tariffa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-62