Art. 61 · Consulenza tecnico - contrattuale
Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialistiSez. III

Art. 61

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Consulenza tecnico - contrattuale

In vigore dal 30 apr 1981
Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale non espressamente prevista dalla presente tariffa, al dottore commercialista spettano gli onorari determinati applicando al valore della pratica le seguenti percentuali: fino a............................... L. 500.000 il 7 % per il di più fino a................. " 1.000.000 il 5 % per il di più fino a................. " 5.000.000 il 3 % per il di più fino a................. " 10.000.000 il 2 % per il di più fino a................. " 25.000.000 l' 1,50% per il di più fino a................. " 50.000.000 l' 1 % per il di più fino a................. " 100.000.000 lo 0,50% per il di più fino a................. " 200.000.000 lo 0,25% per il di più oltre a................ " 200.000.000 lo 0,15% Allorquando il dottore commercialista partecipa soltanto alla formazione tecnica del contratto gli spetta l'onorario di cui sopra applicando ad esso una riduzione dal 15 al 30 per cento. Allorquando il dottore commercialista è incaricato soltanto della stesura della convenzione scritta, all'onorario determinato con le percentuali indicate al primo comma verrà applicata una riduzione dal 25% al 50 per cento. Gli onorari relativi a contratti di locazioni di immobili si calcolano sul canone del primo anno di affitto. Ove la locazione sia pluriennale si computerà una maggiorazione del 50% per il secondo anno di locazione e del 20% per ciascuno degli anni successivi. Gli onorari per i contratti di locazione di immobili urbani ad uso abitazione è ridotto del 60% e quello per i fondi rustici è ridotto di un terzo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che gli scaglioni di cui all'articolo 61 della presente tariffa sono raddoppiati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-61