Art. 52 · Componimenti amichevoli
Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialistiSez. II

Art. 52

52 / 67

Componimenti amichevoli

In vigore dal 30 apr 1981
I componimenti amichevoli comprendono il concordato stragiudiziale, le cessioni dei beni ed in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore. Al dottore commercialista per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto per il componimento amichevole, ferme restando le disposizioni di cui all' della presente tariffa sono dovuti: a) un onorario fisso di L. 5.000 per ciascun creditore; b) un onorario sul passivo definitivamente accertato, determinato come segue: fino a............................... L. 10.000.000 il 4,50% per il di più fino a................. " 25.000.000 il 3,50% per il di più fino a................. " 50.000.000 il 2,50% per il di più fino a................. " 100.000.000 l' 1,50% per il di più oltre a................ " 100.000.000 l' 1 % Se il dottore commercialista provvede anche al realizzo delle attività gli compete, altresì, l'onorario previsto all', lettera a), della presente tariffa applicando ad esso una riduzione del 50%, gli competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, gli onorari spettanti al dottore commercialista saranno quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), riducendo l'onorario dal 30 al 60 per cento. Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per altre prestazioni svolte, competono gli onorari previsti alla precedente lettera a) e quelli di cui all' della presente tariffa; in ogni caso peraltro l'ammontare complessivo di detti onorari non dovrà essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che gli scaglioni di cui all'articolo 52 della presente tariffa sono raddoppiati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-52