Art. 39 · Bilancio
Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialistiCapo VI

Art. 39

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Bilancio

In vigore dal 30 apr 1981
Gli onorari per la formazione del bilancio e del relativo conto dei profitti e delle perdite, redatti a norma di legge, e accompagnati dalla relazione tecnica illustrativa, sono determinati nel modo seguente: a) sul totale delle attività: fino a............................... L. 50.000.000 lo 0,50 % per il di più fino a................. " 100.000.000 lo 0,20 % per il di più fino a................. " 250.000.000 lo 0,15 % per il di più fino a................. " 500.000.000 lo 0,10 % per il di più fino a................. " 1.000.000.000 lo 0,05 % per il di più fino a................. " 2.500.000.000 lo 0,025% per il di più fino a................. " 5.000.000.000 lo 0,015% per il di più fino a................. " 10.000.000.000 lo 0,010% per il di più oltre a................ " 10.000.000.000 lo 0,005% b) sul totale dei ricavi lordi: fino a............................... L. 250.000.000 l' 1,50 % per il di più fino a................. " 500.000.000 l' 1 % per il di più fino a................. " 1.000.000.000 lo 0,50 % per il di più fino a................. " 5.000.000.000 lo 0,20 % per il di più fino a................. " 10.000.000.000 lo 0,10 % per il di più oltre.................." 10.000.000.000 lo 0,05 % I suddetti onorari saranno ridotti sino ad un massimo della metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali. I predetti onorari saranno ridotti da metà ad un terzo se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni prevedute da altri articoli della presente tariffa. Eventuali prestazioni per l'aggiornamento o la previsione della contabilità sono tariffabili separatamente. Sono cumulabili gli onorari di cui al precedente .

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che gli scaglioni di cui all'articolo 39 della presente tariffa sono raddoppiati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-39