Art. 31 · Cessione di patrimoni e di singoli beni
Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialistiCapo IV

Art. 31

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Cessione di patrimoni e di singoli beni

In vigore dal 5 feb 1974
Per la cessione di patrimoni o di singoli beni, negoziata e portata a compimento, al dottore commercialista, spettano gli onorari di cui al precedente con la riduzione del 25%, ferme restando le altre disposizioni nel predetto articolo contenute.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-31