Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Capo IV
Art. 22
22 / 67Ammministrazione di fabbricati
In vigore dal 30 apr 1981
Gli onorari per l'amministrazione di fabbricati sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) Amministrazione di fabbricati dati in locazione:
onorario fisso per ogni inquilino L. 1.000 all'anno se con affitto bloccato; L. 2.000, se con affitto libero;
onorario sul provento lordo degli affitti di ogni immobile commisurato in ragione d'anno:
fino a L. 5.000.000 il 5 per cento;
per il di più oltre L. 5.000.000 il 4 per cento.
Per la riscossione di fitti arretrati o litigiosi comunque ricuperati il 10% della somma riscossa.
Onorario minimo per ogni fabbricato, distinto con numero civico, L.
20.000.
Qualora l'amministrazione si limiti alla sola riscossione degli affitti senza alcuna altra ingerenza nell'amministrazione degli immobili relativi, gli onorari saranno ridotti fino al 50 per cento.
b) Amministrazione di caseggiati in condominio ai sensi dell'art. 128 codice civile:
fino a 10 condomini:
da L. 50.000 a L. 100.000 annue;
da 11 a 20 condomini:
da L. 75.000 a L. 150.000 annue;
da 21 a 30 condomini:
da L. 100.000 a L. 200.000 annue;
da 31 a 50 condomini:
da L. 150.000 a L. 300.000 annue;
oltre i 50 condomini:
da L. 200.000 a L. 500.000 annue.
Compete inoltre una maggiorazione, da computarsi sui sopra elencati onorari, in ragione del 10% per ognuno dei servizi di ascensore, portineria riscaldamento centrale di cui l'immobile sia eventualmente dotato.
Inoltre il dottore commercialista ha diritto ad un onorario di L. 1.000 per ogni condomino.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che gli onorari fissi di cui all'articolo 22 della presente tariffa sono raddoppiati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-22