Art. 2 · Criteri per l'applicazione della tariffa Onorari minimi e massimi
Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialistiTitolo I

Art. 2

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Criteri per l'applicazione della tariffa Onorari minimi e massimi

In vigore dal 5 feb 1974
Criteri per l'applicazione della tariffa Onorari minimi e massimi Per l'applicazione della presente tariffa si deve sempre far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore dell'incarico, alla importanza ed alla complessità delle prestazioni: si deve tener conto della sede, dell'urgenza, dell'eventuale disagio, delle responsabilità dal dottore commercialista assunte, del di lui prestigio e della di lui esperienza, nonché del vantaggio morale o materiale che dall'opera del professionista è comunque derivato al cliente. Allorquando non sono previsti, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nel comma precedente, un minimo e un massimo della misura o della percentuale da applicare per la determinazione dell'onorario, quello massimo si ottiene applicando la maggiorazione di un terzo alla misura o alla percentuale indicata. Per gli incarichi di eccezionale importanza, complessità e difficoltà tutti gli onorari massimi possono essere maggiorati fino al doppio. Per le prestazioni compiute in condizione di particolare disagio o di speciale urgenza gli onorari massimi possono essere aumentati sino al 50 per cento. Le maggiorazioni contemplate nei due comma precedenti non sono cumulabili fra di loro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-2