Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 feb 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l' dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067; Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; Decreta: Articolo unico È approvata la tariffa che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai dottori commercialisti, nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 ottobre 1973 LEONE ZAGARI - DE MITA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1974 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 31. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-rd-1