Art. 13 · Sanzioni.

Art. 13

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Sanzioni.

In vigore dal 3 dic 2005 al 31 dic 2026
1. È punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni chi: a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto, richiede più volte l'attribuzione del numero del codice fiscale; b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente; c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all', quinto comma. d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti; e) non presenta entro il termine prescritto dall' la richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi previste; f) non ottempera in qualità di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'; g) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'. 2. Chi omette le comunicazioni previste dall', dal terzo comma dell' e dal primo e dal terzo comma dell' è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire dieci milioni; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;605#art-13