Art. 13
13 / 21Sanzioni.
In vigore dal 3 dic 2005 al 31 dic 2026
1. È punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto, richiede più volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all', quinto comma.
d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
e) non presenta entro il termine prescritto dall' la richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi previste;
f) non ottempera in qualità di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall';
g) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'.
2. Chi omette le comunicazioni previste dall', dal terzo comma dell' e dal primo e dal terzo comma dell' è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire dieci milioni; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;605#art-13