Art. 29 · Adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici

Art. 29

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Adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici

In vigore dal 1 mar 1988
Il Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori interessati, può autorizzare per le riscossioni, sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo, l'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti, quando sia richiesto dall'impiego di sistemi meccanografici, elettronici e simili e restino garantiti la regolarità della gestione e gli interessi dei contribuenti. Per la formazione meccanografica dei ruoli il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro può disporre che siano adottati i sistemi ed i mezzi meccanici che ritiene più corrispondenti alle esigenze del servizio o che siano stati adottati dalla amministrazione finanziaria.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;603#art-29