Art. 91 · Espropriazione di navi e aeromobili

Art. 91

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Espropriazione di navi e aeromobili

In vigore dal 1 lug 1999 al 31 dic 2026
All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora è ridotto a ventiquattro ore. La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalità previste dal codice della navigazione per il pignoramento. Il prezzo base dell'incanto è determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano. Non è applicabile l' del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-91