Art. 87 · Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo.

Art. 87

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Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo.

In vigore dal 31 lug 2010 al 31 dic 2026
1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura. 2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell' del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-87