Art. 73
Abrogato71 / 135Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi.
In vigore dal 1 gen 2027
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME
MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-73