Art. 64
62 / 135Custodia dei beni pignorati.
In vigore dal 1 lug 1999 al 31 dic 2026
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall', la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.
2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-64