Art. 60
58 / 135Sospensione dell'esecuzione.
In vigore dal 1 lug 1999 al 31 dic 2026
1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-60