Art. 60 · Sospensione dell'esecuzione.

Art. 60

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Sospensione dell'esecuzione.

In vigore dal 1 lug 1999 al 31 dic 2026
1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-60