Art. 35 · Solidarietà del sostituto di imposta

Art. 35

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Solidarietà del sostituto di imposta

In vigore dal 1 lug 1999 al 31 dic 2026
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato nè le ritenute a titolo di imposta nè i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-35