Art. 100 bis · Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974
Titolo IV

Art. 100 bis

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Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974

In vigore dal 4 mag 1974 al 31 dic 2026
I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso. Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 nè per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell' e dell', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo , non supera le lire ventimila. Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorchè l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-100-bis