Art. 7 · Manifestazioni propagandistiche dei partiti politici
Titolo I

Art. 7

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Manifestazioni propagandistiche dei partiti politici

In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. L'esenzione compete a condizione che si tratti di attività di carattere temporaneo esercitata direttamente dal partito nello stesso luogo in cui si svolge la manifestazione e che questa sia connessa con i fini istituzionali propri del partito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-7