Titolo I
Art. 5
5 / 47Immobili degli enti pubblici territoriali
In vigore dal 1 gen 1974
I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi.
Nel secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è aggiunto il seguente numero:
"3) degli immobili appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-5