Art. 5 · Immobili degli enti pubblici territoriali
Titolo I

Art. 5

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Immobili degli enti pubblici territoriali

In vigore dal 1 gen 1974
I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi. Nel secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è aggiunto il seguente numero: "3) degli immobili appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-5