Art. 3 · Retribuzioni dei dipendenti della Chiesa cattolica
Titolo I

Art. 3

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Retribuzioni dei dipendenti della Chiesa cattolica

In vigore dal 1 gen 1974
Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorchè non stabili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-3