Titolo I
Art. 2
2 / 47Fabbricati della Santa Sede
In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito dei fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli del trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, è esente dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
L'incremento di valore dei fabbricati di cui al precedente comma non è soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-2