Art. 2 · Fabbricati della Santa Sede
Titolo I

Art. 2

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Fabbricati della Santa Sede

In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito dei fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli del trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, è esente dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'incremento di valore dei fabbricati di cui al precedente comma non è soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-2