Art. 18 · Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva
Titolo IV

Art. 18

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Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva

In vigore dal 1 gen 2008
L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido. L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6), 8) e 9) dell'. Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all' erogati in ciascun esercizio. La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all' della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897 ha disposto (con l'art. 44 comma 1) che "Nell'art. 18, secondo comma, il richiamo al n. 6) dell'art. 16 e' Soppresso"; ha inoltre disposto (con l'art. 45 comma 2) che tali modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
  • Il D.L. 30 dicembre 1982, n.953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 ha disposto (con l'art. 5 comma 16) che "Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i' finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983".
  • La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 7 comma 2) che "L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, e' ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici medi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988".
  • D. L. 14 marzo 1988, n.70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 ha disposto (con l'art. 10 comma 2-bis) che "Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento"; (con l'art. 10 comma 2-ter) che "Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988."
  • Il D.L. 3 agosto 2004 n.220, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 2004 n. 257 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-18