Art. 16 · Entrata in vigore

Art. 16

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Entrata in vigore

In vigore dal 1 gen 1974
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974. La disposizione di cui al secondo comma dell' entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 settembre 1973 LEONE RUMOR - COLOMBO - TAVIANI - LA MALFA GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1973 Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 31. - VALENTINI
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