Art. 9 · Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
Titolo I

Art. 9

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Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

In vigore dal 31 dic 1980
Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta o l'esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta nè l'esenzione, la detrazione è ammessa fino a concorrenza del 90 per cento della detta quota per i redditi delle società di capitali ed enti equiparati e per i redditi d'impresa degli enti non commerciali e fino alla concorrenza del 50 per cento della quota stessa per gli altri redditi. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 5) che le disposizioni dell'art. 39 (il quale ha modificato il presente articolo) si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1980.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-9