Titolo I
Art. 8
8 / 32Scomputo delle ritenute d'acconto
In vigore dal 1 gen 1974
Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile.
Se l'ammontare delle ritenute è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-8